LO STATUTO

E LA MARIEGOLA

Lo Statuto

 

Con i dalmati della opposta sponda dell’Adriatico i Veneziani ebbero fin dai più antichi tempi relazioni di commercio che divennero assai più intense dopo che tutte le regioni costiere della Dalmazia passarono definitivamente, al principio del XV secolo, sotto il dominio della Repubblica.
La colonia veneziana dei dalmati si raccolse nel marzo del 1451 in corporazione sotto il patronato dei protettori S. Giorgio e Trifone la quale ebbe legale fondazione col decreto del Consiglio dei X del 19 maggio 1451.
In seguito all’approvazione della Serenissima i dalmati ebbero da Lorenzo Marcello, Priore dell’ordine di S. Giovanni del Tempio, l’autorizzazione di erigere un loro altare presso il campanile di quella chiesa ed ottennero la facoltà di poter tenere le loro riunioni, onde meglio esplicare le opere di fraterna carità e misericordia, nel contiguo vecchio Ospedale di S. Caterina.
La prima riunione dei Confratelli ebbe luogo domenica 24 maggio 1451.
Verso la fine del XV secolo la Scuola ebbe un periodo di particolare splendore.
Nel 1463 il Cardinale Bessarione concesse una particolare indulgenza ai Confratelli.
Nel 1480 i Confratelli si adoperarono in favore di Rodi assediata, ed ebbe inizio la costruzione della prima vecchia Scuola.
Fra il 1502 ed il 1507 Vettor Carpaccio lavorò alla Scuola compiendo; tra l’altro, i cicli di S. Giorgio, S. Trifone e S. Girolamo.
Nel 1518 S S. Leone X con bolla del 24 febbraio diede l’investitura ecclesiastica dello spazio e della fabbrica che già occupava presso l’ospedale di S. Caterina.
Nel 1551 ad opera di Giovanni de Zan, proto dell’Arsenale, venne ultimata la costruzione della nuova Scuola la cui facciata venne abbellita da Pietro da Salò, allievo del Sansovino.
Nel 1601 Zuane da Bastian ed Andrea Vicentino decorarono il soffitto della sala superiore.
Nel 1640 Papa Urbano VIII concesse l° Indulgenza Plenaria ai Confratelli e Consorelle della Scuola.
Nel 1807 il Guardian Grande dell’epoca ottenne la revoca dell’ordine di requisizione grazie all’interessamento del principe Eugenio Bonaparte.
Nel 1917 durante la guerra, la Scuola ebbe a subire danni in seguito a bombardamenti, per cui, anche in considerazione della malferma stabilità in seguito a vetustà, vennero eseguiti dei radicali restauri nel 1920.

Lo Statuto della Scuola Dalmata in un’edizione del 1898

Decreto del consiglio dei dieci dalla “Mariegola”​​

“Fu incominciada questa benedetta Scuola correndo gli anni dello Signore nostro Giesù Christo mille e quattrocento e cinquantuno adì. 19 marzo in questa benedetta chiesa de Missier San Zuanne del Tempio”

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Capitolo preso et determinado per gratia del Magnifico Consiglio de Signori Dieci.

In Christi nomine, amen.
Anno a nativitade millesimo quadrigentesimo quinquagesimo primo, die vero decima nona mensis maij in officio decem.
“Intesa la devota et humile supplicatione de alcuni marinari dalmati habitatori de questa benedetta città di Venezia, li quali per pietade mossi cognossendo e vedendo infinita novitade de homeni della sua Nation, li quali nelle Armade del nostro Dominio percossi ad mortem over debilitadi, li quali da necessità e fame periro, non habbiendo sovenzion ne subsidio de alcuna persona de questo mondo perchè essi sono forestieri; Et ancora vedono molti altri fameij, li quali muorono ne hanno di che sepolirse e van messi sotto el portego del palazzo, et ancora molti presonieri morir nele carceri de fame, et da necessitade, et li corpi loro messi morti sotto gli porteghi del detto palazzo in su la piazza, per li quali fu supplicado per li detti dalmati poder levar in Venetia una fraternitade overo Scuola secondo la condition dell’altre Scuole picciole in honore de Missier San Zorzi et Missier San Trifon nella chiesa de Missier San Zuanne del Tempio, la qual Scuola e Fraternitade, mediante la qual li detti supplicanti possano recever et haver elemosine per sovenimento di questi tali suoi fradelli et ancora li detti fradelli poder andar a ricever per sepolir li detti fradelli morti per l’amor de Dio e poder mettere li detti corpi nelle arche della detta Scuola over fraternitade, essi faranno fare ,,.
Vada parte che sia conceduto alli detti, et sia fatto agli detti per autoritade de questo Consiglio si come li commanderà.

Decreto di Urbano VIII
“Urbanus Papa VIII
ad perpetuam rei memoria”

Esistendo canonicamente stabilita nella città di Venezia, come abbiamo rilevato, una pia e devota Confraternita de’ Cattolici della Nazione Dalmata dell’ uno e l’altro sesso, sotto l’invocazione di S. Giorgio, non solo per gli individui di una particolare arte, li di cui Confratelli e Consorelle ebbero l’ usò di esercitare abbondantissime opre di pietade, e Carità, Noi, affinchè detta confraternita maggiormente si aumenti nell’avvenire, confidati nella misericordia dell’Onnipotente Iddio e nella autorità delli Beati suoi Santi Apostoli Pietro e Paolo, a tutti i fedeli dell’uno e dell’altro sesso che per l’avvenire entreranno in detta Confraternita, nel primo giorno del loro ingresso, se veramente pentiti e confessati avranno ricevuto il SS.mo Sacramento dell’Eucarestia, concediamo l’ indulgenza Plenaria, ed anco la concediamo non solamente a quelli Confratelli e Consorelle che si iscriveranno nella detta pia Confraternita ma anco alli già iscritti se in punto di morte d’alcuno di essi si saranno pentiti e confessati e rincuorati della Sacra Comunione, anche quando, non potendo ciò fare, almeno contriti invocheranno con la voce se potranno o in difetto col cuore devotamente il nome di Gesù.
Et alli medesimi Confratelli e Consorelle in presente esistenti e nell’avvenire, che veramente pentiti, confessi e rincuorati della Sacra Comunione avranno visitato in ogni anno la Chiesa o sia Cappella ovvero Oratorio di detta Confraternita nel giorno festivo di S. Giorgio dai primi Vesperi fino al tramontar del sole di tal giorno et ivi divotamente avranno umili preci fatte all’ Altissimo per la pace tra Principi Cristiani, per l’estirpazione dell’ eresie e per l’esaltazione della Santa Madre Chiesa similmente concediamo per la misericordia del Signore l’Indulgenza Plenaria e la remissione di tutti i loro peccati.
Inoltre alli ridetti Confratelli e Consorelle che pure veramente pentiti, confessi e rincuorati della Sacra Comunione visiteranno essa Chiesa, Cappella ovvero Oratorio nelli giorni festivi de Santi Triffon e Girolamo, e di S. Nicolò e San Marco et ivi ancora come abbiamo detto innanzi in detto giorno avranno ciò praticato, concediamo sette anni di indulgenza ed altrettante quarantene.
Ogni volta poi interverranno alla celebrazione e recita delle Messe e delli divini offici in detta Chiesa, Cappella o sia Oratorio, ovvero alle Congregazioni pubbliche e private della medesima Confraternita che in qualunque luoco si facessero, ovvero accetteranno poveri ospiti, pacificheranno nemici facendoli anche componere, o procurando tal pace, così pure a quelli che accompagneranno li deffonti Fradelli e Sorelle di detta Confraternita, o di altri all’ Ecclesiastica Sepoltura, ovvero interveranno ad ogni processione. che si facesse col permesso dell’ Ordinario ed accompagneranno il Santissimo Sacramento dell’Eucarestia tanto in processione quanto nel portarsi agli infermi o in qualunque altro tempo e luogo, e se fossero impediti al segno che si dasse con la campana a tal oggetto, reciteranno una volta l’“ Orazione domenicale,, e la “Salutazione Angelica”, e quelli pur che reciteranno cinque volte l’ “Orazione,, e la “ Salutazione,, per l’anima d’essi Confratelli e Consorelle deffonti ovvero ridurranno qualche peccatore alla strada dell’ Eterna Salute, ovvero instruiranno gli inscienti de’ Divini Precetti e delle cose relative alla stessa salute, ovvero eserciteranno qualunque altra opera di Pietade e Carità, tante volte, per ciascuna delle accennate opere rilasciamo sessanta giorni delle dovute penitenze ingiunte loro in qualunque modo secondo il costume praticato dalla Santa Chiesa.
Le presenti valeranno per i perpetui futuri tempi.
Intendiamo però che se da Noi fosse stata concessa qualche altra indulgenza perpetua o che avesse a durare fino a certo tempo. non ancora passato, a detti Confratelli e Consorelle che faranno le predette cose, le presenti si intendano nulle, e così pure se detta Confraternita: si fosse aggregata ad altra Confraternita o si aggregherà nell’ avvenire o per qualche altro motivo si volesse unire o instituire in qualunque altro modo, le prime e qualsivoglia altre lettere apostoliche ad essi per nulla giovino, ma dallo stesso momento sì intendano affatto nulle.

Data in Roma appresso S. Maria Maggior sotto l’ anello del Pescatore il dì 15 Luglio 1640. Anno XVII del nostro Pontificato.

Primo capitolo dello Statuto

CAPO I – Scopo – Sede – Patrimonio​

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Art. 1

La Scuola fu fondata al nobilissimo scopo di tenere uniti in vincoli di cristiana carità i dalmati residenti in Venezia. In particolare la Scuola si prefigge:
a) di soccorrere i dalmati poveri, specialmente dalle strettezze provocate da malattie e vecchiaia;
b) di suffragare le anime dei Confratelli defunti;
c) di compiere in una chiesa propria le pratiche religiose e di onorare nel miglior modo possibile i Santi Protettori. (S. Giorgio – 23 aprile, S, Trifone – 3 febbraio, S. Girolamo 30 settembre);
d) di curare la mutua assistenza fra i Confratelli e di riunirli in famigliari convegni, specie in solenni circostanze, per conservare ed aumentare l’unione fra i dalmati;
e) di curare la conservazione e la manutenzione degli insigni monumenti d’arte esistenti nella Scuola, tramandati dai dalmati attraverso i secoli.

Art. 2 – Sede e denominazione

La denominazione ufficiale di questa secolare Scuola che ha la sua sede in Venezia nella chiesa di S. Giorgio degli Schiavoni, nel sestiere di Castello, è: Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone.

Art. 3 – Patrimonio

Agli scopi della Scuola si provvede :
a) coi redditi degli immobili;
b) con le contribuzioni annuali del Confratelli;
c) con oblazioni spontanee e con ogni altro eventuale provento.

CAPO I – Scopo – Sede – Patrimonio​

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Art. 4

La Scuola si compone di un numero indeterminato di Confratelli e di Consorelle che si dividono in due categorie:
a) onorari;
b) contribuenti.
I confratelli contribuenti pagano una quota annuale da corrispondersi anticipatamente, secondo antica consuetudine nella domenica delle Palme. L’ ammontare della quota viene fissata nei Capitoli Generali.
I confratelli onorari non sono soggetti ad alcuna contribuzione e vengono iscritti o per titoli o per speciali benemerenze, il Patriarca di Venezia, il quale, come Primate di Dalmazia, deve ritenersi il naturale protettore della Scuola, è confratello onorario di diritto. Egli esercita la sua giurisdizione ordinaria su di essa a norma del can. 707 e segg. CJC, e si fa rappresentare dal suo delegato a norma del can. 715 par. 1 della Costituzione Sinodale n. 92.

Art. 5

I confratelli devono essere dalmati di nascita o di origine. Possono però (come fin dal 1506 venne determinato in apposita adunanza) essere iscritti anche i non dalmati purché legati con vincolo di parentela o vincolo operante e di affinità con dalmati e devono risiedere preferibilmente a Venezia ed essere cittadini italiani.

Art. 6

Per essere ammessi in qualità di Confratelli contribuenti si richiede che la proposta venga fatta sempre da un confratello al Consiglio di Cancelleria che accoglierà la domanda se la persona proposta professi apertamente la religione cattolica e sia di ottima fama e condotta.

Art. 7

Cessa di far parte della Scuola quel confratello che risultasse in difetto di pagamento di due annualità maturate ed anche quello sul cui conto risultassero sentimenti in contrasto con le finalità della Scuola.

Art. 8

Ogni Confratello e Consorella partecipa di tutte le indulgenze concesse alla Scuola dai sommi Pontefici e gode sia in vita che in morte del vantaggio spirituale delle S. Messe che a cura della Scuola vengono celebrate durante l’anno.

Art. 9

Dopo morte i Confratelli tutti hanno diritto:
a) al suono dell’ Ave Maria con la campana della nostra Chiesa susseguita da 12 tocchi, se maschi, da 9 se femmine; la morte del Guardiano in carica sarà annunziata anche con un segno di tutte le Campane;
b) all’intervento del rev.do Cappellano e del Nunzio al funerale;
c) alla celebrazione di sei messe.
Ogni anno nel mese di novembre sarà celebrata una esequie solenne a suffragio di tutti i Confratelli e benefattori defunti.

Art. 10

Per godere dei benefici in morte i Confratelli devono essere iscritti da almeno tre anni nella Scuola ed avere esattamente saldate le annualità.

CAPO I – Scopo – Sede – Patrimonio​

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Art. 11

L’ assemblea generale detta Convocato si compone di tutti i Confratelli e Consorelle contribuenti i quali hanno voto consultivo e deliberativo.
Viene tenuta in uno dei locali della Scuola dietro invito del Guardian Grande da diramarsi ai singoli Confratelli.

Art. 12

Spetta al Convocato generale:
ratificare la nomina e la cessazione dei Confratelli contribuenti ed onorari;
approvare il resoconto morale dell’ attività della Scuola;
nominare i membri del Consiglio di Cancelleria;
approvare i bilanci e nominare i revisori;
deliberare le modifiche dello statuto;
deliberare sopra ogni altro affare di maggiore importanza e specialmente sui provvedimenti che attengono alla trasformazione e Conservazione del patrimonio della Scuola.

Art. 13

I convocati sono ordinari e straordinari. Il convocato ordinario sarà tenuto una volta all’anno, possibilmente entro il primo quadrimestre. Il convocato straordinario avrà luogo ogni qualvolta il Guardiano o il Consiglio di Cancelleria lo riterrà necessario oppure in seguito a petizione firmata da almeno dieci confratelli estranei al Consiglio.
Ai convocati generali della Scuola presiederà l’ Ordinario Diocesano od un suo delegato senza diritto a voto.

Art. 14

Non sono validi i Convocati se non è presente almeno un terzo dei Confratelli. Sono escluse le deleghe. Non raggiungendosi il numero legale in prima convocazione all’ora stabilita, si intenderà valido il convocato mezz’ora dopo, quale seconda convocazione, con qualunque numero di Confratelli.

Art. 15

Non sono validi i Convocati se non è presente almeno un terzo dei Confratelli. Sono escluse le deleghe. Non raggiungendosi il numero legale in prima convocazione all’ora stabilita, si intenderà valido il convocato mezz’ora dopo, quale seconda convocazione, con qualunque numero di Confratelli.

CAPO I – Scopo – Sede – Patrimonio​

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Art. 16

Il governo della Scuola spetta al convocato generale il quale lo esercita per mezzo del Consiglio di Cancelleria che è composto di 9 Consiglieri nominati a maggioranza assoluta di voti dai Confratelli riuniti in convocato generale.

Art. 17

Spetta al Consiglio di Cancelleria:
amministrare il patrimonio della Scuola ;
compilare i consuntivi e redigere il resoconto morale;
deliberare su tutti gli affari di ordinaria amministrazione;
nominare il personale stipendiato e fissarne gli emolumenti;
formare i regolamenti di amministrazione e di servizio interno;
prendere nei casi di urgenza tutte le deliberazioni che sarebbero di competenza del convocato, salvo di riferirne a questo nella prima riunione per la necessaria: ratifica.

Art. 18

I Consiglieri o Decani nominano nel proprio seno sempre a maggioranza assoluta di voti:
Il Guardian Grande;
Il Vicario;
Il Tesoriere.
Tutte le nomine vanno confermate dall’ Ordinario Diocesano.

Art. 19

I Consiglieri o Decani durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di rinuncia, decadenza o morte di qualcuno dei Consiglieri, si procede in qualunque tempo alla nuova elezione.
Tutti i Consiglieri rimangono legalmente in carica fino a che i rispettivi successori non abbiano assunto l’ufficio.

Art. 20

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Guardiano o due terzi del Consiglio lo ritengano necessario. Può essere tenuto in qualsiasi luogo. Alle sedute del Consiglio di Cancelleria devono essere presenti almeno due terzi dei componenti il medesimo e le deliberazioni adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità di voti decide il voto del Guardian Grande o di chi ne fa le veci.

Art. 21

I Confratelli Onorari non possono venire nominati ad alcuna carica.

CAPO I – Scopo – Sede – Patrimonio​

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Art. 22 – Il Guardiano

Il Guardian Grande è il capo supremo della Scuola e la rappresenta in tutte le più solenni occasioni, in tutti gli atti civili, in qualsiasi rapporto verso terzi, ne ha altresì la rappresentanza in giudizio.
Assieme al Consiglio di Cancelleria amministra il patrimonio della Scuola, convoca e scioglie i Convocati ed i Consigli, cura la esatta esecuzione di tutte le decisioni prese, dirige la corrispondenza ufficiale e la firma unitamente al verbali dei Convocati e dei Consigli, ai contratti e le eventuali obbligazioni sanzionate dal Consiglio.
È geloso custode del presente statuto.

Art. 23 – Il Vicario

Il Vicario surroga in caso di assenza od impedimento il Guardiano in tutte la sue attribuzioni.

Art. 24 – Il Tesoriere

Il tesoriere riceve il denaro che per qualsiasi titolo entra in cassa alla Scuola. Egli esige le rendite dipendenti da beni stabili, assegni, contribuzioni dei Confratelli, offerte volontarie, ecc. ed eseguisce i pagamenti previa autorizzazione del Guardiano. E’ responsabile della propria gestione e ad ogni richiesta del Consiglio sarà obbligato a dimostrare in via effettiva lo stato di cassa. Il tesoriere custodisce oltreché il denaro tutti i valori di spettanza della Scuola.
Egli propone in Consiglio tutte le spese che oltre le ordinarie si rendessero straordinariamente necessarie e tiene un registro di cassa vistato e firmato alla fine di ogni anno dai revisori dei conti. Presenta inoltre all’ Ordinario Diocesano il resoconto annuale.

Art. 25 – Revisore dei conti

Il tesoriere riceve il denaro che per qualsiasi titolo entra in cassa alla Scuola. Egli esige le rendite dipendenti da beni stabili, assegni, contribuzioni dei Confratelli, offerte volontarie, ecc. ed eseguisce i pagamenti previa autorizzazione del Guardiano. E’ responsabile della propria gestione e ad ogni richiesta del Consiglio sarà obbligato a dimostrare in via effettiva lo stato di cassa. Il tesoriere custodisce oltreché il denaro tutti i valori di spettanza della Scuola.
Egli propone in Consiglio tutte le spese che oltre le ordinarie si rendessero straordinariamente necessarie e tiene un registro di cassa vistato e firmato alla fine di ogni anno dai revisori dei conti.
Presenta inoltre all’ Ordinario Diocesano il resoconto annuale.

CAPO I – Scopo – Sede – Patrimonio​

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Art. 26 – Il Cancelliere

Il Consiglio di Cancelleria è assistito da un Cancelliere, nominato dal Consiglio stesso e ratificato dal Convocato, scelto fra i Confratelli contribuenti.
Il Cancelliere ha solo voto consultivo nelle sedute di Cancelleria, ma nei Convocati generali è parificato agli altri Confratelli.
Il Cancelliere tiene in custodia l’archivio, il protocollo ed i documenti tutti di spettanza della Scuola. Dispone la diramazione degli avvisi, lettere od inviti, tiene la corrispondenza; tiene esatto registro degli iscritti, riceve i resoconti del tesoriere, redige i verbali dei convocati e delle sedute di Consiglio e tiene in evidenza la scadenza delle cariche.

Art. 27 – Il Cappellano

Il Cappellano viene nominato dall’ Ordinario Diocesano su proposta del Convocato Generale.
Il Cappellano di regola deve essere dalmata di nascita o di origine.
È tenuto alla celebrazione delle S. Messe sia ordinarie che solenni nella chiesa della Scuola e dovrà curare la piena efficenza dei paramenti ed arredi sacri.

Art. 28 – Il Nunzio

Il Nunzio viene scelto dal Consiglio di Cancelleria è dovrà essere persona di ottima condotta morale e religiosa.
Sarà tenuto di aprire e chiudere la Scuola; di assistere alle funzioni; di prestarsi alle esazioni; di curare l’efficenza e proprietà della Scuola e sarà responsabile di quanto in consegna per l’uso quotidiano.

CAPO I – Scopo – Sede – Patrimonio​

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Art. 29

Per la esecuzione del presente statuto si provvederà mediante un regolamento di amministrazione e di servizio interno.

Art. 30

Gli statuti e regolamenti della Scuola come pure le loro eventuali modifiche devono essere approvati dall’Ordinario Diocesano.

La Mariegola

 
La Mariegola è il prezioso codice della Scuola scritto nello stesso anno della fondazione e di quest’ultima e conservato nella sala superiore e non visibile al pubblico. Le pagine in pergamena sono rilegate all’interno di una copertina in velluto rosso impreziosita da angoli argentei e due borchie ottagonali presenti una sul fronte e una sul retro. La prima rappresenta San Giorgio che uccide il drago, la seconda San Girolamo in cattedra. Il testo della Mariegola si presenta come un codice umanistico arricchito da miniature decorative e capilettera miniati; sono presenti anche delle illustrazioni settecentesche.
Fronte Mariegola
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